Art. 7.
(Attività formativa).

      1. L'istituto di vigilanza deve rendere conoscibili, per mezzo di appositi manuali, le principali nozioni di diritto penale, di procedura penale e di ordine pubblico alle guardie giurate dipendenti, nonché le più elementari tecniche di difesa personale, di tiro con armi da fuoco e di pronto soccorso.